Emittenti titoli diffusi - AREA PUBBLICA
Gli emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'art. 116 del D. Lgs. n. 58/1998 (Tuf), sono definiti dall'art. 2-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999 (Regolamento Emittenti) con riferimento sia alle azioni sia alle obbligazioni.
Gli emittenti strumenti finanziari diffusi sono tenuti a rispettare i relativi obblighi previsti dal Tuf e dalle disposizioni di attuazione del Regolamento Emittenti (informazioni privilegiate; documentazione contabile; attribuzione di strumenti finanziari a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori; limiti al cumulo degli incarichi dei componenti del collegio sindacale; ecc.). Inoltre, ai fini dell'applicazione della revisione legale, tali emittenti rientrano tra gli "enti sottoposti a regime intermedio" ai sensi del D. Lgs. n. 39/2010. Agli emittenti azioni diffuse si applicano altresì le disposizioni del codice civile relative alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il Regolamento Consob n. 17221/2010 in materia di operazioni con parti correlate.
Per effetto della delibera Consob n. 20621 del 10 ottobre 2018, divenuta efficace a partire dal 23 novembre 2018, la Consob pubblica le informazioni relative agli emittenti strumenti finanziari diffusi in continuo sulla base di quanto dichiarato e trasmesso alla Consob dalle stesse società.
Resta fermo che, ai sensi del comma 1 dell'art. 108 del Regolamento Emittenti, ai fini dell'applicazione di tutti gli obblighi previsti dal TUF, gli emittenti si considerano emittenti strumenti finanziari diffusi, dall'inizio dell'esercizio sociale successivo a quello nel corso del quale si sono verificate le condizioni previste dall'articolo 2-bis del medesimo Regolamento Emittenti, fino alla chiusura dell'esercizio sociale in cui è stato accertato il venir meno di tali condizioni. In deroga al citato comma 1 dell'art. 108, gli emittenti, i cui strumenti finanziari sono stati ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati, si considerano diffusi a partire dal giorno successivo a quello di revoca di detta ammissione (comma 4 dell'art. 108).
- Emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante
- Società che hanno perduto la qualifica di "emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante"
Si riportano di seguito gli Allegati 3G, 3G-bis e 3G-ter, da utilizzare per la comunicazione delle previste informazioni alla Consob. Ciascuno dei citati allegati è suddiviso in due moduli (parte 1, ad uso della Consob, e parte 2, oggetto di pubblicazione). Si richiede di compilare ogni campo dei citati moduli e di inviarli, mantenendo separati i relativi files, all'indirizzo di posta elettronica certificata consob@pec.consob.it, all'attenzione della Divisione Informazione Emittenti - Ufficio Prospetti Equity e IPO.