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Bollettino


Delibera n. 20888

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite i siti internet www.capmbit.co e https://capitalmarketsbanc.co

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche effettuate sul sito web www.capmbit.co è emerso che:

i. il sito internet www.capmbit.co risulta redatto anche in lingua italiana;

ii. il predetto sito internet, registrato in capo alla "Joshua Development Ltd" con sede in Dominica, prospetta, previa apertura di un conto e versamento della relativa provvista in denaro, la possibilità effettuare operazioni su forex, materie prime e azioni tramite la piattaforma MT 4.

iii. in esito alla registrazione al sito internet www.capmbit.com è possibile accedere all'area trading mediante apposito link che indirizza l'utente al dominio web capitalmarketsbanc.com;

iv. all'interno del sito capitalmarketsbanc.com è specificato che "the website is operated by Joshua Partners EOOD" con sede in Bulgaria.

v. per l'effettuazione delle operazioni di trading è richiesto un investimento di denaro, mediante il versamento di somme sul conto aperto on line;

vi. nella sezione "Contatti" del sito internet www.capmbit.co sono presenti un indirizzo di posta elettronica dedicato agli utenti italiani (support.it@capmb.co) e un'utenza telefonica italiana.

VISTE le Delibere nn. 20330 del 7 marzo 2018 e 20482 del 12 giugno 2018 con le quali la Consob ai sensi dell'art. 7-octies del Tuf ha adottato i provvedimenti recanti l'ordine di porre termine alle violazioni dell'art. 18 del Tuf poste in essere tramite i siti internet www.capmb.com, www.capmbeu.com, www.capmbit.com, www.capitalmbit.com e la pagina web https://my.capitalmarketbanc.com, tutti operanti tramite la denominazione commerciale "Capital Markets Banc" e variamente riconducibili anche alle società Joshua Development Ltd e Joshua Partners Eood;

CONSIDERATO che l'attività tuttora in corso di svolgimento tramite i siti sopra menzionati è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading su strumenti finanziari sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, tuttora in corso di svolgimento tramite i siti internet www.capmbit.co e capitalmarketsbanc.co, è rivolta al pubblico degli investitori italiani, in quanto tali siti sono consultabili anche in italiano;

CONSIDERATO che i siti non sono riconducibile ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi e attività di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto le società denominate Joshua Development Ltd e Joshua Partners EOOD non risultano iscritte nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento su strumenti finanziari in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies del TUF - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: a) rendere pubblica, anche in via cautelare, la circostanza che il soggetto non è autorizzato allo svolgimento delle attività indicate dall'articolo 1, comma 5; b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D.Lgs.n. 58/98 posta in essere tramite i siti internet www.capmbit.co e https://capitalmarketsbanc.co consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

10 aprile 2019

IL PRESIDENTE
Paolo Savona

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