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Bollettino


Delibera n. 20858

Divieto, ai sensi dell'art. 99, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 58/1998, dell'offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto "piani di investimento", effettuata da BV1 Club Business Development s.a.s. anche tramite il sito internet https://www.bv1.club/ e la pagina facebook "BV1 Club"

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e le successive modificazioni ed integrazioni ("TUF");

RILEVATO che a seguito degli accertamenti svolti dalla Consob nel mese di novembre 2018 è emersa la presenza nel web del sito internet https://www.bv1.club/, riconducibile alla società BV1 Club Business Development S.A.S., che promuove l'offerta di "piani di investimento";

RILEVATO che nel sito la società si presenta come un'azienda fondata nel 2017 che, grazie all'uso della tecnologia, offre ai propri clienti opportunità di investimento con la garanzia della restituzione del capitale e la prospettazione di un profitto del 6% mensile, commisurato al capitale versato e accreditato giornalmente sui conti dei clienti medesimi;

RILEVATO che all'interno del predetto sito, che è redatto in Inglese, la documentazione contrattuale è disponibile anche in Italiano;

RILEVATO che nella predetta documentazione contrattuale viene offerto un "piano di investimento" che presenta le seguenti caratteristiche: i) durata di dodici mesi; ii) deposito minimo di $ 1,00 e massimo di $ 15,00; iii) rendimento potenziale del 6% mensile per 12 mesi, 8% mensile per 24 mesi e 10% mensile per 36 mesi;

RILEVATO che la BV1 Club Business Development S.A.S. promuove la propria attività anche tramite la pagina Facebook "BV1 Club";

RILEVATO che all'interno della menzionata pagina Facebook è presente un video che illustra in Inglese le caratteristiche dei piani di investimento "Basic Partner", "Super", "Premier Partner" e "Start Partner" offerti dalla società, distinti per importi del deposito minimo (rispettivamente, $ 1, $ 500, $ 100 e $ 2500), durata dell'immobilizzazione (rispettivamente, 168 ore, 500 ore, 180 giorni e 360 giorni) e percentuali di rendimento (rispettivamente, 120%, 175%, 160% e 261 %);

RILEVATO, inoltre, che nella predetta pagina Facebook la società indica il link al canale Telegram "BV1 Club (News)" dedicato agli utenti italiani («ITA: https://t.me/joinchat/AAAAAE_lClF7XsAu15IAg»);

RILEVATO che la società si è avvalsa di un soggetto di nazionalità italiana, per promuovere l'iniziativa presso il pubblico residente in Italia e fornire eventuale supporto ai clienti di lingua italiana che avessero voluto aderire all'iniziativa medesima;

VISTO che, secondo la definizione fornita dall'art. 1, comma 1, lettera t) del d.lgs. n. 58/1998, per "offerta al pubblico di prodotti finanziari" deve intendersi "ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari offerti così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati";

CONSIDERATO che gli elementi costitutivi dell'offerta al pubblico possono sintetizzarsi come segue:

a) la circostanza che l'attività abbia ad oggetto "prodotti finanziari", categoria che comprende – ex art. 1, comma 1, lett. u), del d.lgs. n. 58/1998 - sia le figure "tipizzate" degli "strumenti finanziari", sia "ogni altra forma di investimento di natura finanziaria";

b) la sussistenza di una comunicazione volta a far acquistare o sottoscrivere detti prodotti finanziari e contenente, di conseguenza, quantomeno la rappresentazione delle principali caratteristiche degli stessi;

c) la circostanza che la comunicazione de qua sia rivolta al pubblico residente in Italia;

CONSIDERATO che la nozione di "investimento di natura finanziaria" implica la compresenza dei tre elementi: (i) un impiego di capitale; (ii) un'aspettativa di rendimento di natura finanziaria;

(iii) l'assunzione di un rischio direttamente connesso e correlato all'impiego di capitale;

CONSIDERATO che la struttura dell'operazione de qua prevede che (a) l'aderente impieghi i propri capitali (b) allo scopo di ottenere un rendimento predefinito espresso in misura percentuale e calcolato sul capitale conferito dall'investitore in cui è (c) insito un potenziale rischio finanziario;

RILEVATO, quindi, che il summenzionato rendimento verrebbe corrisposto da BV1 Club Business Development S.A.S. a fronte dell'impiego del capitale dell'investitore;

CONSIDERATO, pertanto, che l'elemento causale della proposta negoziale è riconducibile alla produzione di un rendimento finanziario quale corrispettivo dell'impiego di capitale conferito dal percettore del rendimento medesimo che, quindi, conferisce il proprio denaro con un'aspettativa di profitto;

RITENUTO, pertanto, che, avuto riguardo alla sussistenza del requisito di cui alla lettera a), ovvero di un oggetto dell'offerta qualificabile alla stregua di "prodotto finanziario", l'investimento proposto da BV1 Club Business Development S.A.S., sulla base di quanto rappresentato, possiede le caratteristiche di "un investimento di natura finanziaria";

RILEVATO, altresì, che nel sito sono presenti informazioni che contengono una rappresentazione delle caratteristiche della proposta di investimento idonea a mettere gli investitori in grado di valutare se aderire o meno all'iniziativa;

RILEVATO che nel sito https://www.bv1.club/ e nella pagina Facebook "BV1 Club" l'iniziativa viene promossa in termini standardizzati e uniformi, senza possibilità per il singolo investitore di intervenire sui contenuti dell'accordo contrattuale;

RITENUTO, pertanto, sussistente anche il requisito di cui alla lettera b);

RILEVATO, inoltre, che l'offerta in esame è rivolta al pubblico residente in Italia. Difatti, la documentazione contrattuale pubblicata sul sito https://www.bv1.club/ è disponibile anche in lingua italiana e pienamente intelligibile e nella citata pagina Facebook "BV1 Club" viene indicato il link al canale Telegram "BV1 Club (News)" dedicato agli utenti italiani;

RITENUTO, quindi, sussistente anche il requisito di cui alla lettera c), essendo l'offerta in discorso rivolta al pubblico residente in Italia;

RITENUTO, pertanto, che l'attività posta in essere da BV1 Club Business Development S.A.S. volta alla promozione dei "piani di investimento" descritti all'interno del proprio sito e del proprio profilo Facebook presenta le caratteristiche di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari così come sopra definita;

RILEVATO che l'offerta in questione, in base alle evidenze raccolte, non ricade in alcuna delle ipotesi di esenzione - previste dal combinato disposto degli artt. 100 del d.lgs. n. 58/1998 e 34- ter del Regolamento Consob n. 11971/1998 - dall'applicazione della disciplina in materia di "appello al pubblico risparmio";

VISTO l'art. 94, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998, ai sensi del quale "Coloro che intendono effettuare un'offerta al pubblico pubblicano preventivamente un prospetto. A tal fine, per le offerte aventi ad oggetto strumenti finanziari comunitari nelle quali l'Italia è Stato membro d'origine e per le offerte aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari, ne danno preventiva comunicazione alla Consob allegando il prospetto destinato alla pubblicazione. Il prospetto non può essere pubblicato finché non è approvato dalla Consob";

RILEVATO che in relazione all'attività posta in essere da BV1 Club Business Development S.A.S. non risulta essere stata effettuata la preventiva comunicazione alla Consob né risulta essere stato trasmesso il prospetto informativo destinato alla pubblicazione;

VISTA la delibera n. 20773 del 9 gennaio 2019, con la quale la CONSOB, ai sensi dell'art. 99, comma 1, lett. b) del TUF ha adottato il provvedimento di sospensione cautelare, per un periodo di novanta giorni, dell'offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto "piani di investimento", effettuata da BV1 Club Business Development S.A.S., anche tramite il sito internet https://www.bv1.club/ e la pagina Facebook "BV1 Club";

CONSIDERATO che la società non ha fatto pervenire proprie osservazioni in ordine ai fatti posti a fondamento del provvedimento di sospensione;

CONSIDERATO, pertanto, che alla luce delle risultanze delle indagini sopra riportate e in assenza di evidenze tali da indurre ad una configurazione diversa rispetto a quella rappresentata nel richiamato provvedimento di sospensione, devono ritenersi accertate le circostanze di fatto e di diritto rilevate nell'ambito dello stesso;

RITENUTA, quindi, accertata – secondo le modalità sopra descritte – l'effettuazione di un'offerta al pubblico avente ad oggetto investimenti di natura finanziaria in violazione della predetta normativa;

VISTO l'art. 99, comma 1, lett. d), del TUF, in base al quale la Consob può "vietare l'offerta in caso di accertata violazione delle disposizioni o delle norme indicate nelle lettere a) o b)"

D E L I B E R A:

E' vietata l'attività di offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto investimenti di natura finanziaria effettuata da BV1 Club Business Development S.A.S., anche tramite il sito internet https://www.bv1.club/ e la pagina Facebook "BV1 Club".

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di comunicazione.

20 marzo 2019

p. IL PRESIDENTE
Anna Genovese

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