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Bollettino


Delibera n. 20856

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 (Tuf) di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet www.traderia.com

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche sul sito internet www.traderia.com è emerso che:

i. il potenziale investitore, previa registrazione ed apertura di un conto mediante apposito form disponibile on line, ha la possibilità di accedere ad un'area riservata del sito dove è disponibile una piattaforma di trading tramite la quale negoziare su "forex" e "CFD";

ii. per l'effettuazione delle operazioni di trading è richiesto un investimento mediante il versamento di somme di denaro sul proprio conto aperto on line;

iii. ancorché il sito sia redatto in lingua inglese, è stata comprovata attività di "cold calling" svolta nei confronti del pubblico italiano; inoltre, nel sito non sono presenti meccanismi finalizzati a bloccare l'accesso e la registrazione al sito a soggetti residenti in Italia;

iv. i soggetti operanti per conto del sito www.traderia.com contattano anche risparmiatori italiani che hanno già investito su piattaforme di trading abusive ospitate su altri siti, convincendoli a conferire il proprio denaro per recuperare le somme precedentemente perdute, mediante l'apertura di un "nuovo" conto di trading su cui effettuare ulteriori versamenti;

v. in calce a tutte le pagine del sito è specificato che "Traderia is a trading name of Pro Star", soggetto che dichiara di avere sede a Saint Vincent and the Grenadines.

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito sopra menzionato è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading su strumenti finanziari sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che l'operatività riscontrata è rivolta anche a investitori residenti in Italia che vengono contattati telefonicamente e invitati ad aprire conti di trading sul predetto sito;

CONSIDERATO che il soggetto menzionato nel sito internet non è autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risulta iscritto nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento su strumenti finanziari in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies del TUF - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto:

a) rendere pubblica, anche in via cautelare, la circostanza che il soggetto non è autorizzato allo svolgimento delle attività indicate dall'articolo 1, comma 5; b) ordinare di porre termine alla violazione";

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D.Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito internet www.traderia.com consistente nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

20 marzo 2019

p. IL PRESIDENTE
Anna Genovese

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