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Bollettino


Delibera n. 20844

Divieto, ai sensi dell'art. 99, comma 1, lett. d), del D. lgs. n. 58/1998, dell'offerta al pubblico avente ad oggetto i "certificati Green Earth" promossa sulla pagina facebook "Progetto Crypto Green Earth"

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e le successive modifiche e integrazioni ("Tuf");

RILEVATO che, a seguito dell'attività di vigilanza svolta dalla Consob, sono state acquisite evidenze circa lo svolgimento di un'attività che si sostanzia nel proporre anche a soggetti residenti in Italia di investire denaro nei cd. "certificati Green Earth";

RILEVATO che nella pagina facebook redatta in italiano denominata "Progetto Crypto – Green Earth" avente indirizzo url https://www.facebook.com/greenearth.crypto/ sono presenti alcuni post in cui viene offerto l'acquisto di "Certificati Green Earth al fine di proteggere le foreste pluviali dal disboscamento", capaci di garantire "un compenso del 6% annuo .. ripartito mensilmente allo 0,5%", e che nei post si legge che le "aree di foresta pluviale acquistate saranno rivendibili sulla apposita piattaforma Green earth [e] il minimo di area acquistabile è 10 m2, il massimo è 10.000 m2 [al] costo al m2 di 2 dollari (pagabili solo sotto forma di Bitcoin)";

RILEVATO che nella suddetta pagina facebook si legge che l'obiettivo di siffatti certificati sarebbe "compensare l'emissione di C02 dei Paesi industrializzati, proteggendo dal disboscamento le foreste pluviali (attraverso l'acquisto di aree di foresta tramite la Block Chain) di Paesi come il Costarica che hanno un'elevata emissione di ossigeno grazie a un'area molto ampia di foreste pluviali, ottenendo il 6% annuo di ricompensa sulla somma di criptovaluta investita per questo scopo. Le aree acquistate allo scopo di essere protette dal disboscamento possono poi essere rivendute sull'apposita piattaforma decentralizzata";

RILEVATO che nella ridetta pagina facebook è presente un numero di telefono nonché un indirizzo mail e il link al servizio messenger per chiedere informazioni utili "per acquistare i Certificati Green Earth al fine di proteggere le foreste pluviali ed ottenere un compenso del 6% annuo", ed è altresì presente un apposito link che rimanda per le altre informazioni necessarie alla pagina facebook redatta in lingua italiana "Avalon Life e le criptovalute", dove è possibile registrarsi ad un cd. "gruppo chiuso" dedicato al progetto Avalon-Life;

RILEVATO che nella pagina facebook "Progetto Crypto - Green Earth" è menzionata la "Avalon Life" e che questa è una società extracomunitaria nel cui sito https://avalon-life.io (disponibile solo in inglese) si prospetta l'adesione ad una "crypto community" e si offre la possibilità di registrarsi inserendo uno "sponsor id";

RILEVATO che un "partner" italiano residente all'estero di Avalon Life sa ha riferito che tutti i "partner affiliati" di Avalon Life sarebbero stati dichiarati dalla stessa nel 2018 "customer", in quanto in tal modo la società, pur avendo eliminato la propria struttura di marketing, permetterebbe ai chi ha convertito criptovalute nei prodotti creati da Avalon Life di continuare a fruirne, e che lo stesso partner ha trasmesso un comunicato della Avalon Life in cui la società afferma che "we are currently in the process of revising the Greenearth product. The complete first field (Greenearth Zero Service) is being re-surveyed with geolocation positions and photographs utilizing special drone technology. We have assigned the PURA development team with updating and further development of the underlying blockchian. In the scope of the recording process of Greenearth, all outstanding rewards for Greenearth will be followed up";

RILEVATO che nel web sono altresì presenti alcuni video caricati sulla piattaforma Youtube aventi indirizzo url https://www.youtube.com/watch?v=80SbsWySArI e https://www.youtube.com/watch?v=dIESHEXLCeQ dove alcuni "partner" di Avalon Life sa descrivono sommariamente alcuni progetti riconducibili alla Avalon Life, tra cui anche il sopra illustrato progetto "Green Earth", che prevede un rendimento annuo del 6% per l'acquisto di aree di foresta pluviale al costo di 2 dollari al mq con un minimo di 10mq;

RILEVATO che nei video viene spiegata la fonte di tali rendimenti e che, in particolare, l'utente comprerebbe "le aree da Avalon Life che a sua volta avrebbe preventivamente acquistato 840 ettari di aree dal governo del Costa Rica, che riceverebbe soldi dai paesi più industrializzati e inquinanti per acquistare il diritto di produrre anidride carbonica. Tali introiti verrebbero così redistribuiti agli utenti";

RILEVATO che nei video si sostiene che tutti i progetti di Avalon Life sono legati all'utilizzo di criptovalute e sostenibili economicamente alla luce dei "bassi costi di produzione" sostenuti dalla società nell'attività di mining di criptovalute nonché grazie al cd. "autofinanziamento" fatto dai partner. A tal riguardo, gli utenti interessati possono diventare clienti di Avalon Life sa o diventare partner con licenza di Avalon Life;

CONSIDERATO che, secondo la definizione fornita dall'art. 1, comma 1, lettera t), del Tuf, per "offerta al pubblico di prodotti finanziari" deve intendersi "ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati";

CONSIDERATO che gli elementi dell'offerta al pubblico rilevanti ai fini della suddetta disposizione possono sintetizzarsi come segue:

a) la circostanza che l'attività abbia ad oggetto un determinato o più determinati "prodotti finanziari", categoria che comprende - ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. u), del Tuf - sia le figure "tipizzate" degli "strumenti finanziari" che "ogni altra forma di investimento di natura finanziaria";

b) la sussistenza di una comunicazione volta a far acquistare o sottoscrivere un determinato o più determinati prodotti finanziari e contenente, di conseguenza, quantomeno la rappresentazione delle caratteristiche e delle condizioni essenziali degli stessi;

c) la rappresentazione dell'offerta in termini uniformi e standardizzati e la conseguente impossibilità per il singolo investitore di intervenire nella formazione dell'accordo contrattuale e sul successivo utilizzo del denaro versato;

d) la circostanza che la suddetta offerta sia rivolta al pubblico residente in Italia;

CONSIDERATO che la nozione di "investimento di natura finanziaria" implica la compresenza dei tre elementi: (i) un impiego di capitale; (ii) un'aspettativa di rendimento di natura finanziaria; (iii) l'assunzione di un rischio connesso all'impiego di capitale;

RILEVATO che: (i) ai fini dell'adesione ai sopra descritti "certificati Green Earth" aventi ad oggetto l'acquisto di aree di foresta pluviale viene richiesto di versare capitali per importi che vanno da 20 dollari (2 dollari a mq per un minimo di 10 mq) ad un massimo di 20000 dollari (2 dollari a mq per un massimo di 10.000 mq), prevedendo che per l'acquisto di tali certificati l'utente debba versare le somme indicate sotto forma della criptovaluta Bitcoin; (ii) a fronte di tale versamento viene promesso un rendimento annuo fisso pari al 6%; (iii) il cliente non avrebbe alcuna autonomia di gestione;

RITENUTO pertanto che, avuto riguardo alla sussistenza del requisito di cui alla lettera a), ovvero di un oggetto dell'offerta qualificabile alla stregua di "prodotto finanziario", il contratto di investimento in esame, per quanto detto, sembra possedere le caratteristiche di un "investimento di natura finanziaria" in quanto, sebbene presentato come un contratto di acquisto di aree di foresta pluviale, non sembra avere la causa tipica del contratto di compravendita - l'utente non acquista il diritto di piena proprietà sulle aree di foresta "acquistate", che devono essere "protette dal disboscamento" e non possono essere utilizzate in alcun modo, ma solo "rivendute" su una cd. "piattaforma decentralizzata" - dovendosi ritenere prevalente la causa finanziaria legata all'ottenimento di un rendimento fisso annuale a fronte del versamento di capitali;

RILEVATO che l'iniziativa "Green Earth" è stata promossa in termini standardizzati e uniformi, tramite una presentazione dell'iniziativa che contiene una rappresentazione delle caratteristiche dei certificati idonea a mettere gli investitori in grado di valutare se aderire o meno all'iniziativa;

RITENUTO, pertanto, sussistente anche il requisito di cui alle lettere b) e c);

RILEVATO, inoltre, che l'offerta in esame è rivolta anche al pubblico residente in Italia, in quanto i certificati risultano essere offerti agli investitori italiani tramite la pagina facebook https://www.facebook.com/greenearth.crypto/, oltre che sommariamente descritti in alcuni video caricati sul web da partner o ex partner di Avalon Life sa;

RITENUTO, quindi, sussistente il requisito di cui alla lettera d), essendo l'offerta in discorso rivolta anche al pubblico residente in Italia;

RITENUTO, pertanto, che l'attività volta alla promozione dei "certificati Green Earth" sembra configurare un'offerta al pubblico di prodotti finanziari così come sopra definita;

CONSIDERATO che l'art. 94 del Tuf, al comma 1, stabilisce che: "Coloro che intendono effettuare un'offerta al pubblico pubblicano preventivamente un prospetto. A tal fine, per le offerte aventi ad oggetto strumenti finanziari comunitari nelle quali l'Italia è Stato membro d' origine e per le offerte aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari, ne danno preventiva comunicazione alla Consob allegando il prospetto destinato alla pubblicazione. Il prospetto non può essere pubblicato finché non è approvato dalla Consob";

RILEVATO che, in relazione alla descritta attività, non risulta essere stata effettuata la preventiva comunicazione alla Consob né risulta essere stato trasmesso il prospetto informativo destinato alla pubblicazione;

RILEVATA altresì l'inesistenza di evidenti cause di esenzione;

VISTA la Delibera n. 20740 del 12 dicembre 2018, con la quale la Consob, ai sensi dell'art. 99, comma 1, lett. b) del Tuf, ha adottato il provvedimento di sospensione cautelare, per un periodo di novanta giorni, dell'offerta al pubblico residente in Italia dei contratti di investimento aventi ad oggetto l'acquisto di "certificati Green Earth" posta in essere tramite la pagina facebook https://www.facebook.com/greenearth.crypto;

RILEVATO che, successivamente alla pubblicazione della delibera, non sono pervenute comunicazioni da parte di Avalon Life sa;

RITENUTO che, in assenza di evidenze tali da indurre ad una diversa ricostruzione dell'iniziativa rispetto a quella rappresentata nel richiamato provvedimento di sospensione, devono ritenersi accertate le circostanze di fatto e di diritto rilevate nell'ambito dello stesso;

RITENUTA, quindi, accertata la promozione di un'offerta al pubblico italiano di prodotti finanziari in violazione della predetta normativa;

VISTO l'art. 99, comma 1, lett. d), del Tuf, in base al quale la Consob può "vietare l'offerta in caso di accertata violazione delle disposizioni o delle norme indicate nelle lettere a) o b)";

D E L I B E R A:

E' vietata l'attività di offerta al pubblico residente in Italia dei contratti di investimento aventi ad oggetto l'acquisto di "certificati Green Earth" posta in essere tramite la pagina facebook https://www.facebook.com/greenearth.crypto.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

13 marzo 2019

IL PRESIDENTE VICARIO
Anna Genovese

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