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Bollettino


Delibera n. 20833

Divieto, ai sensi dell'art. 99, comma 1, lett. d), del D. lgs. n. 58/1998, dell'offerta al pubblico italiano di shares promossa dalla Sky Way Capital Inc. sui siti http://skyway.capital e https://new.skyway.capital

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e le successive modifiche e integrazioni ("Tuf");

RILEVATO che, a seguito dell'attività di vigilanza svolta dalla Consob, sono state acquisite evidenze circa lo svolgimento di un'attività che si sostanzia nell'offrire anche a soggetti residenti in Italia di investire denaro nell'acquisto di shares (definite in italiano quote) tramite il sito http://skyway.capital;

RILEVATO che nel predetto sito è presente una sezione "Investimenti" in cui si legge che "investire in SkyWay è la tua opportunità di diventare comproprietario di una società internazionale con la prospettiva di raggiungere fino al 50% del mercato globale dei servizi di trasporto" e che "chiunque può investire. Skyway è finanziato secondo il modello di crowdfunding – questo implica la possibilità di investire con piccole somme. Perciò chiunque può contribuire allo sviluppo del progetto";

RILEVATO che nel sito è presente l'invito ad investire "in un progetto globale che ha dimostrato la sua efficacia e rilevanza in tutto il mondo" e in tal modo diventare "comproprietario di una tecnologia unica di trasporto innovativo", e sono altresì indicati i vantaggi derivanti dall'investimento in Skyway quali "diventare comproprietario della più grande società di trasporti del XXI secolo" nonché ottenere "dividendi in base al numero delle tue quote dell'azienda";

RILEVATO che nel sito è specificato che "abbiamo preparato offerte di investimento per tutti adatte a qualsiasi budget da $15; rateizzazioni con uno sconto fisso per 10 mesi; grandi investimenti con maggiore sconto; offerte speciali con l'intestazione della proprietà ai bambini. Registrati all'area personale e seleziona l'offerta di investimento più adatta a te";

RILEVATO che nel sito è presente la spiegazione di come investire in Skyway: "Registrati all'area personale – Seleziona un'offerta di investimento più adatta a te e paga nel modo che preferisci – ricevi un certificato che confermi che sei stato inserito nel registro dei comproprietari della società";

RILEVATO al riguardo che nella sezione "Investimenti" del sito http://skyway.capital sono presenti appositi collegamenti ad una pagina di registrazione avente indirizzo url https://new.skyway.capital/auth/registration ad esito del quale, previo inserimento dei dati personali quali nome, telefono e casella di posta elettronica, si accede ad un'area riservata del sito avente indirizzo https://new.skyway.capital, in cui sono presenti varie sezioni tra cui una denominata "I miei investimenti";

CONSIDERATO che tale sezione, disponibile in varie lingue tra cui l'italiano, offre la possibilità di selezionare offerte di investimento suddivise tra "offerte speciali", offerte di investimento premiali" e "offerte di investimento a rate";

RILEVATO che tali offerte sono caratterizzate dalla presenza di pacchetti di quote (shares nella versione inglese) per la cui sottoscrizione è richiesto il versamento di somme di denaro che vanno da 500 dollari a 2500 dollari al mese per le offerte che prevedono il pagamento a rate in dieci mesi, o il versamento per le offerte premiali di somme che vanno da 25.000 a 100.000 dollari, ciascuna delle quali comporta l'acquisizione di un diverso numero di quote (shares) nell'account che l'utente apre sul sito;

CONSIDERATO che nel sito http://skyway.capital è presente un documento redatto in inglese cd. "Client agreement – Offer" in cui è specificato l'accordo che interviene tra le parti avente ad oggetto l'acquisto delle shares;

RILEVATO in proposito che nel detto documento è previsto che l'accordo cd. "Service Investment Contract" è stipulato tra la Sky Way Capital Inc. con sede a Santa Lucia (cd. "the company or the Guarantor") e il cliente ("the client") che accede e si registra ad una sezione riservata del sito (cd. "Cabinet"), e che Sky Way Capital Inc. trasferisce sul conto del cliente le azioni ("the Guarantor transfers the secured shares to the client's account… The right to the ownership of the secured shares is passed on from the Guarantor to the Client from the moment of the application..);

RILEVATO altresì che le azioni trasferite sono della società del gruppo Skyway denominata ERSS - Euroasian Rail Skyway System Holding II Ltd con sede nelle British Virgin Islands (Secured shares: ERSS shares of class A with par value of 1$ each);

CONSIDERATO che l'acquisto delle shares richiede il versamento di somme di denaro tramite l'utilizzo esclusivo dei servizi di pagamento presenti nell'area riservata del detto sito ("The Payment is shown on the account in USD after the receipt by the Company. The Payment is executed using exclusively the payment services provided in the Cabinet");

CONSIDERATO altresì che nel sito è presente una sezione dedicate ai "Partner" contenente il "Programma di affiliazione di Skyway Capital" in cui viene precisato che "il programma di affiliazione SkyWay Capital è un'opportunità di generare redditi attraverso la collaborazione con gli investitori che hai invitato" e che il programma prevede l'ottenimento di redditi diversi in base alla qualifica ottenuta ("Partner, Consulente, Leader, Master, Esperto, Top Esperto");

RILEVATO in proposito che per accedere alle dette qualifiche bisogna essere investitori registrati con investimenti personali che partono da un minimo di 100 dollari ed avere affiliato più "generazioni" di investitori, ottenendo per tali attività dei bonus sia sotto forma di percentuali correlate agli investimenti effettuati dagli affiliati sia sotto forma di somme di denaro accreditate mensilmente;

VISTO che, secondo la definizione fornita dall'art. 1, comma 1, lettera t), del d.lgs. n. 58/1998, per "offerta al pubblico di prodotti finanziari" deve intendersi "ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati";

CONSIDERATO che gli elementi dell'offerta al pubblico rilevanti ai fini della suddetta disposizione possono sintetizzarsi come segue:

a) la circostanza che l'attività abbia ad oggetto un determinato o più determinati "prodotti finanziari", categoria che comprende - ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. u), del Tuf - sia le figure tipizzate degli "strumenti finanziari" che "ogni altra forma di investimento di natura finanziaria";

b) la sussistenza di una comunicazione volta a far acquistare o sottoscrivere detti prodotti finanziari contenente, di conseguenza, quantomeno la rappresentazione delle caratteristiche e delle condizioni essenziali degli stessi;

c) la rappresentazione dell'offerta in termini uniformi e standardizzati e la conseguente impossibilità per il singolo investitore di intervenire nella formazione dell'accordo contrattuale e sul successivo utilizzo del denaro versato;

d) la circostanza che la suddetta offerta sia rivolta al pubblico residente in Italia;

RILEVATO che l'investitore che si registra sul sito http://skyway.capital e accede così all'area riservata del sito https://new.skyway.capital può sottoscrivere quote del capitale di una società del gruppo Skyway versando somme di denaro tramite i sistemi di pagamento ivi previsti, e che in tal modo diventa "comproprietario della società" acquistando la titolarità delle shares che attribuiscono anche diritti patrimoniali, quali quelli a percepire "dividendi in base al numero delle tue quote [shares] dell'azienda";

CONSIDERATO quindi che l'oggetto della proposta di acquisto sia da considerare al pari di una partecipazione azionaria, in quanto tale rientrante nella nozione di valore mobiliare ex art. 1, comma 1-bis, lett a) del Tuf, riconducibile nell'alveo della categoria degli strumenti finanziari;

RITENUTO pertanto che, avuto riguardo alla sussistenza del requisito di cui alla lettera a), le shares offerte dalla Sky Way Capital Inc. sembrano riconducibili alla nozione di strumento finanziario;

RILEVATO che nel sito e nella sezione riservata dello stesso la società ha pubblicato informazioni sulle shares e documenti quali il "Client agreement - Offer" contenenti le caratteristiche essenziali della proposta negoziale (quali le caratteristiche dei vari pacchetti di azioni con numero di shares e corrispettivo da versare per la loro sottoscrizione, dati della società che offre le shares e della società cui le stesse appartengono);

RILEVATO che l'iniziativa viene promossa in termini standardizzati e uniformi ed in particolare è riscontrabile una presentazione della stessa idonea a mettere gli investitori in grado di valutare se aderivi o meno;

RITENUTO pertanto sussistenti anche i requisiti dell'offerta di cui alle lettere b) e c);

RILEVATO che l'offerta di shares da parte della Sky Way Capital sul sito http://skyway.capital è rivolta al pubblico residente in Italia, in quanto: i) i contenuti del sito sono disponibili anche in lingua italiana, ii) non esistono meccanismi che impediscono la registrazione ad utenti italiani, iii) una società del gruppo SkyWay ha concluso un accordo con soggetti italiani cui viene chiesto di segnalare nuovi clienti ("report and register new customers") utilizzando strumenti quali link ai siti di Skyway Capital;

RITENUTO pertanto sussistente anche il requisito di cui alla lettera d) essendo l'offerta in discorso rivolta al pubblico italiano;

RITENUTO pertanto che l'attività posta in essere dalla Sky Way Capital Inc. volta all'offerta delle shares di società del gruppo presenta le caratteristiche di un'offerta al pubblico italiano di prodotti finanziari così come sopra definita;

RILEVATA altresì l'inesistenza di cause di esenzione dall'applicazione della predetta disciplina, in quanto, sebbene in un "disclaimer" inserito nel sito http://skyway.capital venga indicato che "negli Stati membri dell'Unione Europea questi materiali sono indirizzati e diretti esclusivamente a persone che sono investitori qualificati conformemente al significato di questo termine specificato all'articolo 2(1) (e) della direttiva su prospetti di titoli (2003/71/CE)", nel sito stesso è specificato che "chiunque può investire" anche con piccole somme, ed è stato rilevato che l'acquisto di shares sul sito è correlato alla mera registrazione e al pagamento delle somme di denaro previste on line, senza che sia richiesta all'utente alcun tipo di dato personale atto a comprovare la qualifica di investitore qualificato, non potendosi pertanto ritenere esistente la causa di esenzione correlata alla natura degli investitori;

CONSIDERATO che l'art. 94 del Tuf, al comma 1, stabilisce che: "Coloro che intendono effettuare un'offerta al pubblico pubblicano preventivamente un prospetto. A tal fine, per le offerte aventi ad oggetto strumenti finanziari comunitari nelle quali l'Italia è Stato membro d' origine e per le offerte aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari, ne danno preventiva comunicazione alla Consob allegando il prospetto destinato alla pubblicazione. Il prospetto non può essere pubblicato finché non è approvato dalla Consob";

RILEVATO che, in relazione alla descritta attività, non risulta essere stata effettuata la preventiva comunicazione alla Consob né risulta essere stato trasmesso il prospetto informativo destinato alla pubblicazione;

VISTA la Delibera n. 20812 del 14 febbraio 2019, con la quale la Consob, ai sensi dell'art. 99, comma 1, lett. a) del Tuf ha adottato il provvedimento di sospensione cautelare, per un periodo di dieci giorni lavorativi, dell'offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto shares posta in essere dalla Sky Way Capital Inc. tramite i siti http://skyway.capital e https://new.skyway.capital;

RILEVATO che, successivamente alla trasmissione del provvedimento di sospensione alla società e alla sua pubblicazione sul sito della Consob non sono pervenute comunicazioni da parte della Sky Way Capital Inc., né risultano essere stati modificati i contenuti dei siti http://skyway.capital e https://new.skyway.capital, tuttora disponibili in italiano;

RITENUTO che, in assenza di evidenze tali da indurre ad una diversa ricostruzione dell'iniziativa rispetto a quella rappresentata nel richiamato provvedimento di sospensione, devono ritenersi accertate le circostanze di fatto e di diritto rilevate nell'ambito dello stesso;

RITENUTA, quindi, accertata la promozione di un'offerta al pubblico italiano di prodotti finanziari sub specie di strumenti finanziari in violazione della predetta normativa;

VISTO l'art. 99, comma 1, lett. d), del Tuf, in base al quale la Consob può "vietare l'offerta in caso di accertata violazione delle disposizioni o delle norme indicate nelle lettere a) o b)";

D E L I B E R A:

E' vietata l'attività di offerta al pubblico residente in Italia di shares posta in essere dalla Sky Way Capital Inc. sui siti http://skyway.capital e https://new.skyway.capital.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

27 febbraio 2019

IL PRESIDENTE VICARIO
Anna Genovese

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