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Bollettino


Delibera n. 20878

Sospensione, ai sensi dell'art. 99, comma 1, lett. b) del D. lgs. n. 58/1998, dell'offerta al pubblico dei pacchetti/programmi d'investimento denominati “Soluzioni x rendite automatiche” promossa sul sito www.carsana-management.com

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e le successive modifiche e integrazioni (“Tuf”);

RILEVATO che, a seguito dell'attività di vigilanza svolta dalla Consob, sono state acquisite evidenze circa lo svolgimento di un'attività che si sostanzia nel proporre anche a soggetti residenti in Italia di investire denaro nei contratti di investimento denominati “Soluzioni x rendite automatiche”;

RILEVATO che in una sezione del sito www.carsana-management.com redatto anche in italiano, viene prospettata la possibilità di acquistare i pacchetti/programmi di investimento denominati “Start”, “Speed” e “Luxury” che, con un deposito minimo/massimo rispettivamente di 50,0/500,0, 1.000,0/4.000,0 e 5.000,0/25.000,0 Euro, garantirebbero un rendimento mensile del 3,33%, 5,00% e 7,00% (con una “plusvalenza percentuale annua” rispettivamente del 40,0%, 60,0% e 84,0%);

RILEVATO che al riguardo viene precisato che sottoscrivendo un contratto di “associazione in partecipazione con apporto di capitale” si diventa “business partner” di Carsana Management, in tal modo ricevendo “rendite extra tutti i mesi direttamente sul tuo conto corrente” e si viene invitati a prendere contatto “CON UN MESSAGGIO PRIVATO” per ricevere “tutte le informazioni necessarie”;

CONSIDERATO che, secondo la definizione fornita dall'art. 1, comma 1, lettera t) del Tuf, per “offerta al pubblico di prodotti finanziari” deve intendersi “ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari offerti così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati”;

CONSIDERATO che gli elementi dell'offerta al pubblico rilevanti ai fini della suddetta disposizione possono sintetizzarsi come segue:

a) la circostanza che l'attività abbia ad oggetto uno o più determinati “prodotti finanziari”, categoria che comprende - ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. u) del Tuf - sia le figure “tipizzate” degli “strumenti finanziari” che “ogni altra forma di investimento di natura finanziaria”;

b) la sussistenza di una comunicazione volta a far acquistare o sottoscrivere uno o più determinati prodotti finanziari e contenente, di conseguenza, quantomeno la rappresentazione delle caratteristiche e delle condizioni essenziali degli stessi;

c) la rappresentazione dell'offerta in termini uniformi e standardizzati e la conseguente impossibilità per il singolo investitore di intervenire nella formazione dell'accordo contrattuale e sul successivo utilizzo del denaro versato;

d) la circostanza che la suddetta offerta sia rivolta al pubblico residente in Italia;

CONSIDERATO che la nozione di “investimento di natura finanziaria” implica la compresenza dei tre elementi: (i) un impiego di capitale; (ii) un'aspettativa di rendimento di natura finanziaria; (iii) l'assunzione di un rischio connesso all'impiego di capitale;

RILEVATO che (i) ai fini dell'adesione ai sopra descritti pacchetti/programmi d'investimento (“Start”, “Speed” e “Luxury”) viene richiesto il versamento di capitali per importi che vanno da 50,0 Euro ad un massimo di 25.000,0 Euro; (ii) a fronte di tale versamento viene promesso un rendimento mensile che va da un minimo del 3,33% ad un massimo del 7,00%; (iii) il cliente non avrebbe alcuna autonomia di gestione;

RITENUTO pertanto che, avuto riguardo alla sussistenza del requisito di cui alla lettera a), ovvero di un oggetto dell'offerta qualificabile alla stregua di “prodotto finanziario”, il contratto di investimento in esame, per quanto detto, sembra possedere le caratteristiche di un “investimento di natura finanziaria”;

RILEVATO che i pacchetti/programmi d'investimento in esame denominati “Soluzioni x rendite automatiche” sono promossi in termini standardizzati e uniformi, tramite una rappresentazione delle relative caratteristiche idonea a mettere gli investitori in grado di valutare se aderire o meno all'investimento proposto;

RITENUTO, pertanto, sussistenti anche i requisiti di cui alle lettere b) e c);

RILEVATO, inoltre, che l'offerta in esame è rivolta anche al pubblico residente in Italia, in quanto i contratti di investimento risultano offerti agli investitori italiani tramite il sito in lingua italiana www.carsana-management.com, nonché tramite contatti diretti con i risparmiatori;

RITENUTO, quindi, sussistente il requisito di cui alla lettera d), essendo l'offerta in discorso rivolta anche al pubblico residente in Italia;

RITENUTO, pertanto, che l'attività volta alla promozione dei contratti d'investimento in esame configuri un'offerta al pubblico di prodotti finanziari così come sopra definita;

CONSIDERATO che l'art. 94 del Tuf, al comma 1 stabilisce che: “Coloro che intendono effettuare un'offerta al pubblico pubblicano preventivamente un prospetto. A tal fine, per le offerte aventi ad oggetto strumenti finanziari comunitari nelle quali l'Italia è Stato membro d' origine e per le offerte aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari, ne danno preventiva comunicazione alla Consob allegando il prospetto destinato alla pubblicazione. Il prospetto non può essere pubblicato finché non è approvato dalla Consob”;

RILEVATO che, in relazione alla descritta attività, non risulta essere stata effettuata la preventiva comunicazione alla Consob né risulta essere stato trasmesso il prospetto informativo destinato alla pubblicazione;

RILEVATA altresì l'inesistenza di evidenti cause di esenzione;

CONSIDERATO, pertanto, che sussiste il fondato sospetto circa la promozione di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari in violazione alla predetta normativa e che l'offerta al pubblico dei prodotti finanziari in argomento risulta tuttora in corso di svolgimento;

VISTO l'art. 99, comma 1, lett. b) del Tuf, in base al quale la Consob: “può … sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, l'offerta avente ad oggetto prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a) [ovvero diversi dagli strumenti finanziari comunitari], in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente Capo o delle relative norme di attuazione”;

CONSIDERATO che, stante la sussistenza dei suddetti presupposti, si ravvisa l'urgenza di adottare il provvedimento sopra individuato;

D E L I B E R A:

E' sospesa in via cautelare, per un periodo di 90 giorni, l'attività di offerta al pubblico residente in Italia dei contratti d'investimento nei pacchetti/programmi denominati “Soluzioni x rendite automatiche” posta in essere tramite il sito www.carsana-management.com, nonché tramite contatti diretti.

La presente delibera verrà pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

3 marzo 2019

IL PRESIDENTE
Paolo Savona

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