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Bollettino


Delibera n. 20838

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite i siti internet www.mib700.net; www.mib-700.com; www.vix500.com; www.vix500.net

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche sui siti internet www.mib700.net; www.mib-700.com;

www.vix500.com; www.vix500.net è emerso che:

i. i citati siti, registrati da utenti in forma anonima, risultano redatti anche in lingua italiana;

ii. al potenziale investitore, previa registrazione ad uno dei siti in oggetto e apertura di un conto tramite procedura di registrazione disponibile anche per l'utente italiano, viene offerta la possibilità di operare mediante una piattaforma di trading on line;

iii. per l'effettuazione delle operazioni di trading è richiesto un investimento di denaro mediante il versamento di somme sul conto aperto on line; in particolare, sono disponibili varie tipologie di conto, variamente denominate, a seconda del deposito minimo da effettuare e dei benefit promessi;

iv. nella rispettive sezioni in calce alla home page dei citati siti web, oltre che nei"Termini e Condizioni" viene indicato quale soggetto cui i siti in discorso sarebbero riconducibili la società Blue Seal Limited, che asserisce di aver sede a Vanuatu.

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite i sopra indicati siti internet è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite i summenzionati siti web, è rivolta al pubblico degli investitori italiani, in quanto tali siti sono consultabile anche in italiano ed inoltre che operatori della Blue Seal Limited adottano forme di contatto e di interazione, anche immediate, con la clientela italiana attraverso tali siti ivi fornendo indicazioni circa le modalità procedurali ed operative da seguire al fine di investire in strumenti finanziari;

CONSIDERATO che Blue Seal Limited non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto nessun soggetto con tale denominazione risulta iscritto nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento su strumenti finanziari in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies del TUF - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto:

a) rendere pubblica, anche in via cautelare, la circostanza che il soggetto non è autorizzato allo svolgimento delle attività indicate dall'articolo 1, comma 5; b) ordinare di porre termine alla violazione";

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D.Lgs.n. 58/98 posta in essere tramite i siti internet www.mib700.net; www.mib-700.com; www.vix500.com; www.vix500.net consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

6 marzo 2019

IL PRESIDENTE VICARIO
Anna Genovese

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