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Pubblicato nuovo Quaderno giuridico Consob n. 20: "La nuova via della seta e gli investimenti esteri diretti in settori ad alta intensità tecnologica. Il golden power dello Stato italiano e le infrastrutture finanziarie".

Quaderno Giuridico n. 20

Da tempo l'Europa rappresenta la principale destinazione mondiale degli investimenti esteri diretti, anche in ragione del fatto che l'Unione europea - cui spetta la competenza esclusiva in questa materia ai sensi dell'articolo 207 del Tfue (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) - ha da sempre accolto favorevolmente tali forme di investimento in virtù dei notevoli benefici che gli stessi apportano all'economia e, conseguentemente, all'occupazione.

Anticipando una normativa europea in corso di approvazione, il legislatore italiano (con la legge n. 172 del 2017) ha voluto ricomprendere, tra gli altri, anche il settore delle infrastrutture finanziarie all'interno del perimetro degli interessi essenziali (strategici) del nostro Paese ai fini dell'esercizio del golden power.

La circostanza - alla luce anche della prospettiva imminente della Brexit che configurerebbe gli investitori britannici come soggetti extra-Ue - non sembra suscettibile di determinare effetti pregiudizievoli per la continuità operativa delle infrastrutture finanziarie italiane in quanto il quadro normativo e quello di vigilanza applicabile sono già conformati per garantire che le società che gestiscono le infrastrutture di mercato italiano siano ben equipaggiate e adeguatamente strutturate per svolgere i compiti e le responsabilità loro assegnati dalla legge, garantendo altresì la trasparenza e l'ordinata condotta delle negoziazione indipendentemente dal soggetto (Ue o non Ue) che detiene la maggioranza delle azioni delle società che posseggono tali infrastrutture.

Il quadro normativo e di vigilanza esistente consente già (e richiede) alle autorità competenti di sorvegliare e, ove necessario, intervenire laddove le società che gestiscono le infrastrutture di mercato risentano di cambiamenti significativi riguardanti sia l'azionariato che le persone che comunque abbiano un'influenza significativa sulla società, sia l'organo di gestione, sia la struttura organizzativa interna dell'impresa, sia, infine, la stessa capacità di resilienza dell'infrastruttura.

Le infrastrutture di mercato italiane facenti parte del Gruppo London Stock Exchange hanno avuto infatti da sempre l'obbligo di istituire e mantenere una struttura organizzativa e societaria progettata per garantire la piena responsabilità e l'accountability delle principali funzioni svolte quali market operators.

La Consob ha costantemente e attentamente monitorato la governance e le disposizioni organizzative così poste in essere, proprio al fine di impedire il possibile concretizzarsi, in futuro, di situazioni lesive per la protezione degli investitori e per l'ordinato funzionamento dei mercati.

18 febbraio 2019