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Pubblicato un nuovo Quaderno Fintech (n. 3) sul tema della digitalizzazione della consulenza in materia di investimenti finanziari

  Quaderno Fintech (n. 3) 

La consulenza automatizzata (robo advice) è un fenomeno sempre più diffuso, al quale regolatori nazionali e istituzioni sovranazionali dedicano un'attenzione crescente, come attestano le numerose ricognizioni disponibili e le iniziative tese ad adeguare i presidi normativi esistenti alle innovazioni derivanti dall'automazione.

Il presente lavoro si propone di tracciare una ricognizione del fenomeno in Italia, nonché di valutare possibili profili di attenzione per la tutela dell'investitore retail.

A tal fine si è proceduto a raccogliere informazioni e dati sugli operatori domestici attivi nell'offerta di consulenza automatizzata. In un'ottica prospettica, inoltre, si è cercato di valutare anche il contributo che i soggetti già attivi nel comparto della consulenza possono dare allo sviluppo della modalità automatizzata. Nel complesso, hanno partecipato alla ricognizione 20 operatori, di cui dieci banche (gruppi universali o banche-reti), sei providers di servizi online dedicati anche agli investitori retail, un asset manager che offre servizi online dedicati agli investitori professionali e tre software houses. La partecipazione è avvenuta su base volontaria, anche grazie alla collaborazione di Abi, Ascofind e Assoreti.

Il lavoro si articola in due parti.

La prima riporta le informazioni e i dati raccolti nell'ambito della ricognizione sull'offerta di consulenza automatizzata in Italia.

La seconda indaga le specialità della consulenza automatizzata rispetto al quadro normativo esistente.

I dati raccolti mostrano che l'offerta di robo advice comincia a muovere i primi passi anche nel mercato italiano, con caratteristiche che la rendono soltanto in parte assimilabile a quella maturata in altri contesti.

L'analisi giuridica suggerisce un atteggiamento di tipo wait and see, in cui possono eventualmente trovare applicazione strumenti di soft-regulation (come, ad esempio, linee-guida), e un approccio di vigilanza di tipo forward-looking, coerentemente con i principi individuati dal Parlamento europeo e dalla Commissione europea noti come approccio per attività, neutralità tecnologica e proporzionalità rispetto ai rischi potenziali. 

11 febbraio 2019