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Bollettino


Delibera n. 23064

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite i siti internet www.gmtdirect.com, www.gmtplatform.com e www.gmtcapitals.com e le pagine https://client.gmtdirect.com e https://client.gmtplatform.com

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:

i. mediante i siti internet www.gmtdirect.com, www.gmtplatform.com e www.gmtcapitals.com - risultati attivi e consultabili in lingua italiana mediante apposito sistema integrato nei siti web che consente la traduzione dei contenuti in italiano, tedesco, francese, inglese e spagnolo – viene offerta al potenziale investitore la possibilità di fare trading su contratti su valute, criptovalute, indici, azioni e materie prime tramite una piattaforma di trading;

ii. per l'effettuazione delle operazioni di trading è richiesta la registrazione sui siti agli indirizzi url https://client.gmtdirect.com e https://client.gmtplatform.com tramite procedura disponibile anche per gli utenti connessi dall'Italia e l'apertura di un conto per il trading: al riguardo, nel sito si prospettano cinque tipologie di conto ("Base", "Argento", "Oro", "Platino" e "Diamante") che differiscono, tra l'altro, per deposito minimo richiesto;

iii. quanto alla riconducibilità, nella sezione "Terms & Conditions" dei riferiti siti si fa riferimento alle entità denominate "GMT Direct", "GMT Platform" e "GMT Capitals", in tutti e tre i casi con asserita sede presso il medesimo indirizzo in Belgio, in 2 SQUARE DE MEEUS 35/37, Bruxelles;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite i siti internet www.gmtdirect.com, www.gmtplatform.com e www.gmtcapitals.com e le pagine https://client.gmtdirect.com e https://client.gmtplatform.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite i predetti domini viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite i siti internet www.gmtdirect.com, www.gmtplatform.com e www.gmtcapitals.com e le pagine https://client.gmtdirect.com e https://client.gmtplatform.com è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto i predetti siti sono risultati disponibili in lingua italiana mediante sistemi automatici di traduzione, è stata riferita attività di contatto verso risparmiatori italiani e sono altresì pervenuti esposti di soggetti italiani che hanno riferito di aver aperto un conto sui predetti siti e di non riuscire a rientrare in possesso delle somme versate per le operazioni di trading;

CONSIDERATO che i siti internet www.gmtdirect.com, www.gmtplatform.com e www.gmtcapitals.com e le pagine https://client.gmtdirect.com e https://client.gmtplatform.com non risultano riconducibili ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite i siti internet www.gmtdirect.com, www.gmtplatform.com e www.gmtcapitals.com e le pagine https://client.gmtdirect.com e https://client.gmtplatform.com consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

10 Aprile 2024

IL PRESIDENTE
Paolo Savona

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