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Bollettino


Delibera n. 22910

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 58/1998 ("TUF") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del TUF posta in essere tramite il sito internet https://sgbfinancesa.io e relative pagine https://client.sgbfinancesa.io e https://webtrader.sgbfinancesa.io

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte sul sito internet https://sgbfinancesa.io è emerso che:

i. il sito risulta attivo, disponibile anche in lingua italiana e prospetta la possibilità di fare trading - attraverso la piattaforma di web trading rinvenibile alla pagina https://webtrader.sgbfinancesa.io - su valute, cripto-valute, indici, azioni e materie prime;

ii. per l'effettuazione delle predette operazioni di trading è richiesta la registrazione al sito, l'accesso all'area riservata rinvenibile all'indirizzo https://client.sgbfinancesa.io e l'impiego di una provvista di denaro;

iii. in particolare, sul sito https://sgbfinancesa.io sono menzionate cinque tipologie di account denominate, a seconda del deposito minimo richiesto e dei benefit prospettati, "Basico", "Standard", "Classico", "Esclusivo" e "Business Esclusivo";

iv. nel sito è presente anche una sezione dedicata ad un programma di affiliazione dove viene prospettato un "Bonus Amico del 25%";

v. quanto alla riconducibilità, nella documentazione contrattuale rinvenibile nel sito, si fa generico riferimento a "Sgbfinancesa.io" senza indicazione di alcun indirizzo della sede.

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet https://sgbfinancesa.io e relative pagine https://client.sgbfinancesa.io e https://webtrader.sgbfinancesa.io è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del TUF in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto anche strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività svolta tramite il sito https://sgbfinancesa.io e relative pagine https://client.sgbfinancesa.io e https://webtrader.sgbfinancesa.io è tuttora in corso di svolgimento, nonché rivolta anche al pubblico degli investitori italiani in quanto il sito https://sgbfinancesa.io e relative pagine https://client.sgbfinancesa.io e https://webtrader.sgbfinancesa.io sono risultate disponibili anche in lingua italiana ed è stata riferita attività di contatto mediante comunicazioni a distanza nei confronti di risparmiatori italiani;

CONSIDERATO che il sito internet https://sgbfinancesa.io e relative pagine https://client.sgbfinancesa.io e https://webtrader.sgbfinancesa.io non sono riconducibili ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del TUF, ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del TUF;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del TUF – rubricato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può, nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del d.lgs. n. 58/1998 posta in essere tramite il sito internet https://sgbfinancesa.io e relative pagine https://client.sgbfinancesa.io e https://webtrader.sgbfinancesa.io consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati tramite mail e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni.

29 novembre 2023

IL PRESIDENTE
Paolo Savona

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