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Bollettino


Delibera n. 22908

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https://fxgmarkets.com e la relativa pagina https://my.fxgmarkets.com

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:

i. mediante il sito internet https://fxgmarkets.com - risultato attivo, disponibile in lingua italiana e registrato in forma anonima - viene offerta al potenziale investitore la possibilità di fare trading su contratti derivati quali Contract for Difference (CFD) relativi a valute, criptovalute, azioni, indici e materie prime tramite una piattaforma di trading;

ii. per l'effettuazione delle predette operazioni di trading, all'utente è richiesta la registrazione e l'apertura di un account ove poter impiegare una provvista di denaro; nel sito sono indicate quattro tipologie di conto denominate "Fisso", "Classico", "Crudo" e "Vip", che si differenziano per l'importo minimo del deposito e per i benefits;

iii. a seguito della registrazione l'utente accede all'area riservata del sito raggiungibile all'indirizzo url https://my.fxgmarkets.com dove l'utente può, tra l'altro, effettuare il deposito dei fondi nonché accedere alla piattaforma di trading;

iv. all'interno del sito https://fxgmarkets.com sono presenti generici riferimenti alla FXG Markets Investment la cui sede non è indicata.

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet https://fxgmarkets.com e la relativa pagina https://my.fxgmarkets.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite i predetti domini viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito internet https://fxgmarkets.com e la relativa pagina https://my.fxgmarkets.com, è tuttora in corso di svolgimento, nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto detti domini sono risultati consultabili in lingua italiana e in relazione alle iniziative promosse tramite il sito https://fxgmarkets.com è stata riferita attività di sollecitazione all'investimento mediante comunicazioni a distanza nei confronti dei risparmiatori italiani. Inoltre, sono pervenuti esposti da parte di risparmiatori italiani che hanno lamentato l'impossibilità di ottenere la restituzione delle somme impiegate per operare tramite il sito https://fxgmarkets.com ed è stata rilevata l'assenza di meccanismi volti ad impedire la registrazione da parte degli utenti che tentino di iscriversi al sito https://fxgmarkets.com dall'Italia mediante indirizzi IP italiani;

CONSIDERATO che il sito internet https://fxgmarkets.com e la relativa pagina https://my.fxgmarkets.com non sono riconducibili ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito internet https://fxgmarkets.com e la relativa pagina https://my.fxgmarkets.com consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

29 novembre 2023

IL PRESIDENTE
Paolo Savona

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