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Bollettino


Delibera n. 21031

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet www.swissinvestmentfx.com

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte sul sito internet www.swissinvestmentfx.com è emerso che:

i. mediante il sito www.swissinvestmentfx.com, disponibile anche in versione italiana, viene offerta al potenziale investitore, previa apertura di un conto tramite procedura di registrazione disponibile anche per l'utente italiano, la possibilità di operare sul forex e fare trading su CFD relativi, tra gli altri, ad azioni, indici e materie prime;

ii. per l'effettuazione delle operazioni di trading è richiesto un investimento di denaro mediante il versamento di somme sul conto aperto on line; in particolare, sono disponibili quattro tipologie di conto denominate, a seconda del deposito minimo richiesto e dei benefits prospettati, "Micro", "Standard", "Premium" e "Vip";

iii. in calce alle pagine web è indicata la società Swiss Investment Corporation Ltd e nei "Termini e condizioni generali" si legge che tale documento "rappresenta un contratto giuridico tra il Cliente e Swiss Investment Fx ([…] "Swiss Investment Corporation Ltd" […] stabilito in Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Island";

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito sopra menzionato è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito internet www.swissinvestmentfx.com, è tutt'ora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto tale sito è disponibile in lingua italiana ed è stata riferita attività di contatto con la clientela italiana da parte di soggetti operanti per conto del predetto sito mediante sollecitazioni telefoniche (c.d. cold calling);

CONSIDERATO che la società Swiss Investment Corporation Ltd con sede alle Isole Marshall menzionata nel sito internet non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto:

[…] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito www.swissinvestmentfx.com, consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

3 settembre 2019

IL PRESIDENTE
Paolo Savona

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