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Bollettino


Delibera n. 20912

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il dominio www.client.10brokers.com

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche sul dominio www.client.10brokers.com, è emerso che:

i. il dominio www.client.10brokers.com, registrato in forma anonima, risulta redatto anche in lingua italiana e privo di meccanismi atti a impedire la registrazione agli utenti italiani;

ii. all'esito della registrazione il potenziale investitore può accedere alle pagine che consentono di aprire un conto di trading on line e accedervi per depositare le somme richieste per effettuare le operazioni di trading;

iii. è altresì possibile accedere ad una pagina che permette di scaricare e installare la piattaforma per il trading denominata Metatrader4;

iv. le pagine web accessibili attraverso il dominio www.client.10brokers.com presentano contenuti e format analoghi a quelli delle pagine del sito www.10brokers.com, riconducibile a Nostro Technology OU, già oggetto di una "comunicazione a tutela" da parte della Consob;

v. nella pagina relativa ai versamenti tramite carta di credito si dichiara che il dominio in discorso è "owned and operated" dalla società Nostro Technology OU, con sede dichiarata in Estonia;

CONSIDERATO che la società Nostro Technology OU e il sito www.10brokers.com riconducibile alla stessa sono stati oggetto di una "comunicazione a tutela dei risparmiatori" pubblicata sul sito della Consob il 30 ottobre 2017;

CONSIDERATO che l'attività risulta tuttora in corso di svolgimento tramite il dominio www.client.10brokers.com ed è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading su strumenti finanziari sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, tuttora in corso di svolgimento, è rivolta al pubblico degli investitori italiani, in quanto lo stesso è consultabile anche in italiano; inoltre, è stata rilevata attività di cold calling;

CONSIDERATO che la Nostro Technology Ou, ora Euro Wealth OU, non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto tale società non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento su strumenti finanziari in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies del TUF - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: a) rendere pubblica, anche in via cautelare, la circostanza che il soggetto non è autorizzato allo svolgimento delle attività indicate dall'articolo 1, comma 5; b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D.Lgs.n. 58/98 posta in essere tramite www.client.10brokers.com consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

2 maggio 2019

IL PRESIDENTE
Paolo Savona

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