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Bollettino


Delibera n. 20909

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del d. lgs. n. 58/1998 ("TUF") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del TUF posta in essere dalla "BitCoin Code" tramite il sito internet https://bitcoin-code.eu

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche sul sito internet https://bitcoin-code.eu è emerso che:

i. il sito è rubricato "BitCoin Code – Sito Ufficiale Italiano – Segnali di BitCoin" e risulta disponibile in lingua italiana;

ii. il sito «offre la possibilità a tutti di provare e testare il suo algoritmo COMPLETAMENTE GRATUITO […] che confronta e analizza più di 100 variabili contemporaneamente per fornire il segnala più corretto». In proposito, viene specificato che l'algoritmo è stato «progettato in lingua italiana» e risulta essere «100% sicuro», dal momento che «si affida solo a Broker con i più alti standard di sicurezza»;

iii. per poter utilizzare l'algoritmo "BitCoin Code" è necessario effettuare la registrazione sul sito e «un minimo deposito sul broker […] di 250 €». Al riguardo, una volta effettuata la registrazione sul sito, appare un messaggio che segnala: «BitCoin Code è ora collegato al vostro conto di trading con il broker Brokerz. Per iniziare a utilizzare il software e realizzare un profitto, è necessario depositare fondi nel tuo conto Brokerz».

CONSIDERATO che, con riferimento alla menzionata "Brokerz", la Consob ha già adottato la delibera n. 20835 del 27 febbraio 2019 con cui ha ordinato di porre termine alla violazione dell'art. 18 del TUF posta in essere tramite il sito internet www.brokerz.com;

CONSIDERATO che l'attività tuttora in corso di svolgimento tramite il sito https://bitcoincode.eu è riconducibile alla promozione e collocamento a distanza di servizi e attività di investimento, di cui agli artt. 32 del TUF e 125 del Regolamento Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 ("Regolamento intermediari"), in quanto sono offerti tramite il canale Internet i servizi di investimento prestati da terzi (nello specifico, dalla menzionata "Brokerz");

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività tuttora in corso di svolgimento tramite il sito internet https://bitcoin-code.eu è rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il sito è disponibile in Italiano, viene specificato che l'algoritmo offerto sul sito è stato «progettato in lingua italiana» e il messaggio visualizzato dagli utenti registrati è redatto in Italiano;

CONSIDERATO che la "BitCoin Code" operante tramite il sito internet in discorso non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto tale società non risulta iscritta all'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del TUF;

VISTO il combinato disposto dell'art. 32, comma 2, del TUF («La Consob, sentita la Banca d'Italia, può disciplinare con regolamento, in conformità dei principi stabiliti nell'articolo 30 e nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190, la promozione e il collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza di servizi e attività di investimento […]») e dell'art. 125, comma 1, del Regolamento intermediari («Le SIM, le imprese di investimento UE con succursale in Italia, le imprese di paesi terzi diverse dalle banche, le banche italiane e di paesi terzi, le banche UE con succursale in Italia […] autorizzate allo svolgimento del servizio di cui all'art. 1, comma 5, lettere c) e c-bis) del Testo Unico, […] possono procedere alla promozione e collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza […] di servizi e attività d'investimento prestati da altri intermediari»), secondo cui la promozione e il collocamento a distanza di servizi e attività di investimento è attività riservata agli intermediari finanziari autorizzati ex art. 18, comma 1, del TUF alla prestazione del servizio di collocamento di cui all'art. 1, comma 5, lett. c) e c-bis) del TUF;

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale offerta mediante promozione e collocamento a distanza di servizi e attività di investimento prestati da altri intermediari, posta in essere in violazione degli artt. 18, comma 1, e 32, comma 2, del TUF e 125, comma 1, del Regolamento intermediari;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies del TUF - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob «può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: a) rendere pubblica, anche in via cautelare, la circostanza che il soggetto non è autorizzato allo svolgimento delle attività indicate dall'articolo 1, comma 5; b) ordinare di porre termine alla violazione»;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione degli artt. 18, comma 1, e 32, comma 2, del d.lgs. n. 58/1998 e 125, comma 1, del Regolamento Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018, posta in essere dalla "BitCoin Code" tramite il sito internet https://bitcoin-code.eu e consistente nell'offerta mediante promozione e collocamento a distanza nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento prestati da altri intermediari.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

2 maggio 2019

IL PRESIDENTE
Paolo Savona

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